Titolo III

Art. 58

Conto del residuo debito per cessione preesistente

In vigore dal 7 dic 1950
Gli impiegati e i salariati di cui all'articolo precedente che hanno una cessione in corso e intendono contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario con un istituto diverso devono chiedere al precedente cessionario, il conto del residuo debito, che dovrà essere estinto con la nuova cessione. Il precedente cessionario è tenuto a rilasciare il conto entro dieci giorni dalla richiesta. Il cedente, se trova il conto regolare, dichiara di accettarlo ed autorizza il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento. Se l'impiegato o il salariato ha in corso una cessione di quote dello stipendio o del salario, l'Amministrazione dalla quale dipende non può riconoscere e dare corso ad una cessione nuova se non le viene fornita la prova della avvenuta estinzione del debito per la cessione precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-58

In sintesi

Il dipendente pubblico con una cessione dello stipendio in corso che vuole stipulare un nuovo prestito con un diverso istituto deve richiedere al precedente creditore il conteggio del debito residuo. Il vecchio creditore ha l'obbligo di fornire tale conto entro dieci giorni dalla richiesta. Se il conteggio è corretto, il dipendente lo accetta e autorizza il nuovo finanziatore a saldare il vecchio debito, calcolando gli interessi fino alla fine del mese di pagamento. L'Amministrazione di appartenenza non può dare corso alla nuova cessione finché non riceve la prova che il debito precedente è stato totalmente estinto.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina il passaggio da un finanziamento a un altro garantito dalla cessione dello stipendio, assicurando la corretta quantificazione ed estinzione del debito precedente prima di attivarne uno nuovo.

A chi si applica

Si applica agli impiegati e ai salariati delle pubbliche Amministrazioni che hanno una cessione in corso e intendono contrarre un nuovo prestito, nonché ai precedenti cessionari, ai nuovi mutuanti e alle Amministrazioni da cui i dipendenti dipendono.

Esempio pratico

Un dipendente pubblico che sta già rimborsando un prestito tramite trattenuta sullo stipendio decide di stipulare un nuovo finanziamento con un altro istituto di credito. Richiede quindi al primo istituto il calcolo del debito rimanente, il quale deve consegnarlo entro dieci giorni. Una volta approvato il conteggio, il nuovo istituto paga e chiude il vecchio debito, consentendo all'Amministrazione di attivare la nuova trattenuta.

Adempimenti e conseguenze

Il dipendente deve richiedere il conto del debito residuo e autorizzare il saldo; il precedente cessionario deve rilasciare il conto entro dieci giorni; l'Amministrazione ha l'obbligo di non dare corso alla nuova cessione senza la prova dell'avvenuta estinzione del debito precedente.

Domande frequenti

Entro quanto tempo il precedente creditore deve rilasciare il conteggio del debito residuo?Il precedente cessionario è tenuto a rilasciare il conto del residuo debito entro dieci giorni dalla richiesta.
Come vengono calcolati gli interessi per l'estinzione del debito precedente?Il nuovo mutuante è autorizzato ad estinguere il debito residuo computando gli interessi fino a tutto il mese in cui effettua il relativo pagamento.
Cosa deve verificare l'Amministrazione prima di dare corso alla nuova cessione?L'Amministrazione non può riconoscere e dare corso alla nuova cessione se non le viene fornita la prova dell'avvenuta estinzione del debito relativo alla cessione precedente.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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