Titolo III

Art. 58

Conto del residuo debito per cessione preesistente

In vigore dal 7 dic 1950
Gli impiegati e i salariati di cui all'articolo precedente che hanno una cessione in corso e intendono contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario con un istituto diverso devono chiedere al precedente cessionario, il conto del residuo debito, che dovrà essere estinto con la nuova cessione. Il precedente cessionario è tenuto a rilasciare il conto entro dieci giorni dalla richiesta. Il cedente, se trova il conto regolare, dichiara di accettarlo ed autorizza il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento. Se l'impiegato o il salariato ha in corso una cessione di quote dello stipendio o del salario, l'Amministrazione dalla quale dipende non può riconoscere e dare corso ad una cessione nuova se non le viene fornita la prova della avvenuta estinzione del debito per la cessione precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-58

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Conto del residuo debito per cessione preesistente (Art. 58 Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo