Art. 58
Conto del residuo debito per cessione preesistente
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-58
Conto del residuo debito per cessione preesistente
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Il dipendente pubblico con una cessione dello stipendio in corso che vuole stipulare un nuovo prestito con un diverso istituto deve richiedere al precedente creditore il conteggio del debito residuo. Il vecchio creditore ha l'obbligo di fornire tale conto entro dieci giorni dalla richiesta. Se il conteggio è corretto, il dipendente lo accetta e autorizza il nuovo finanziatore a saldare il vecchio debito, calcolando gli interessi fino alla fine del mese di pagamento. L'Amministrazione di appartenenza non può dare corso alla nuova cessione finché non riceve la prova che il debito precedente è stato totalmente estinto.
La norma disciplina il passaggio da un finanziamento a un altro garantito dalla cessione dello stipendio, assicurando la corretta quantificazione ed estinzione del debito precedente prima di attivarne uno nuovo.
Si applica agli impiegati e ai salariati delle pubbliche Amministrazioni che hanno una cessione in corso e intendono contrarre un nuovo prestito, nonché ai precedenti cessionari, ai nuovi mutuanti e alle Amministrazioni da cui i dipendenti dipendono.
Un dipendente pubblico che sta già rimborsando un prestito tramite trattenuta sullo stipendio decide di stipulare un nuovo finanziamento con un altro istituto di credito. Richiede quindi al primo istituto il calcolo del debito rimanente, il quale deve consegnarlo entro dieci giorni. Una volta approvato il conteggio, il nuovo istituto paga e chiude il vecchio debito, consentendo all'Amministrazione di attivare la nuova trattenuta.
Il dipendente deve richiedere il conto del debito residuo e autorizzare il saldo; il precedente cessionario deve rilasciare il conto entro dieci giorni; l'Amministrazione ha l'obbligo di non dare corso alla nuova cessione senza la prova dell'avvenuta estinzione del debito precedente.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.