Art. 57 · Certificati dimostrativi dello stipendio e del salario
Titolo III

Art. 57

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Certificati dimostrativi dello stipendio e del salario

In vigore dal 7 dic 1950
Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni indicate nell' del testo unico e non contemplati nel titolo II del testo medesimo, che intendono contrarre un prestito verso cessione di quote dello stipendio o del salario devono presentare all'ente mutuante una dichiarazione circa lo stipendio o il salario che percepiscono, nella quale siano indicati gli elementi prescritti nell' del presente regolamento. Detta dichiarazione è rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-57