Titolo III
Art. 61
Obblighi nei casi di riduzione, sospensioni, o cessazione degli emolumenti
In vigore dal 7 dic 1950
Per gli effetti dell' del testo unico richiamato nell' del testo medesimo, l'Amministrazione che provvede al pagamento dello stipendio o del salario gravato di cessione deve dare immediata notizia all'istituto cessionario ovvero all'istituto assicuratore od al fideiussore che si sia surrogato al cessionario, di ogni fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione del versamento della quota ceduta, indicando in quest'ultimo caso se si faccia luogo a trattamento di quiescenza.
Ove il cedente cessi dal servizio con diritto a trattamento continuativo di quiescenza, l'ufficio da cui il cedente dipendeva comunicherà in tempo utile, anche ai fini degli obblighi di terzo debitore ceduto, all'ufficio tenuto alla liquidazione della pensione, ovvero all'istituto di previdenza o di assicurazione, le notizie ed i dati necessari affinché si possa disporre per la esecuzione, fin dall'inizio, delle ulteriori ritenute sull'assegno continuativo di quiescenza.
Nel caso di cui al terzo comma dell' del testo unico, l'Amministrazione dalla quale dipendeva il cedente, ovvero l'istituto di previdenza o di assicurazione, prima di pagare l'indennità o il capitale assicurato dovuto, deve attendere che l'istituto cessionario, ovvero l'istituto assicuratore o il fideiussore che si sia surrogato al cessionario, indichi la somma da trattenersi sull'indennità o sul capitale assicurato fino alla concorrenza del residuo debito per cessione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-61