Titolo II

Art. 55

Ordinativi di pagamento perenti

In vigore dal 7 dic 1950
Gli ordinativi di pagamento emessi dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, rimasti perenti agli effetti amministrativi alla fine dell'esercizio finanziario Successivo a quello della emissione, sono restituiti dalla Tesoreria centrale e dalle Sezioni di tesoreria provinciale all'Ispettorato stesso, che li discarica dagli impegni, riacquistando la disponibilità del relativo importo e iscrive le corrispondenti partite al conto creditori e debitori diversi. Il pagamento a favore degli aventi diritto delle somme iscritte al detto conto viene effettuato in seguito a domanda degli interessati, fino a quando non sia decorso il termine per la prescrizione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-55

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