Titolo III
Art. 60
Calcolo delle quote cedute - Casi di riduzione degli emolumenti
In vigore dal 7 dic 1950
Le quote mensili dello stipendio o del salario di cui si vuol fare la cessione devono essere indicate per importo costante ed in unità di lire.
Nel caso di riduzione dello stipendio o del salario gravato di cessione che obblighi a ridurre le quote mensili da trattenere per detta cessione, tali quote si determinano trascurando le frazioni di lire.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-60