Titolo III
Art. 64
Notificazione di alti riguardanti i personali di cui all'articolo precedente
In vigore dal 7 dic 1950
Gli atti di cessione di cui all'articolo precedente nonché i sequestri ed i pignoramenti a carico dei ferrovieri e operai dello Stato ivi indicati devono essere notificati, a mezzo di ufficiale giudiziario, ai capi di ufficio o stabilimento dai quali i ferrovieri e gli operai dipendono.
Dei provvedimenti adottati i detti capi di ufficio o stabilimenti devono informare l'Amministrazione centrale competente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-64