Titolo III

Art. 63

Somma cedibile da parte di determinati personali non aventi assegni fissi e continuativi

In vigore dal 7 dic 1950
Per le cessioni consentite ai sensi dell' del testo unico dai ferrovieri dipendenti dallo Stato e dagli operai dello Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo, fermi restando i requisiti della stabilità nel rapporto d'impiego o di lavoro e del diritto al trattamento di quiescenza, la somma cedibile sugli stipendi o sui salari è ragguagliata al prodotto dello stipendio o del salario giornaliero che si percepisce al tempo della domanda del prestito moltiplicato per il numero delle giornate lavorative di un anno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-63

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