Art. 68
Uffici tenuti ai conti delle quote di emolumenti vincolate
In vigore dal 7 dic 1950
Gli uffici che ordinano il pagamento degli stipendi, dei salari o delle pensioni e quelli che provvedono alla esecuzione del pagamento devono tenere in evidenza, in apposito registro, i conti dei sequestri, dei pignoramenti, delle cessioni e delle delegazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-68