Art. 68

Uffici tenuti ai conti delle quote di emolumenti vincolate

In vigore dal 7 dic 1950
Gli uffici che ordinano il pagamento degli stipendi, dei salari o delle pensioni e quelli che provvedono alla esecuzione del pagamento devono tenere in evidenza, in apposito registro, i conti dei sequestri, dei pignoramenti, delle cessioni e delle delegazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-68

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Uffici tenuti ai conti delle quote di emolumenti vincolate (Art. 68 Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo