Art. 71

Divieto di fornire a terzi notizie riguardanti atti di cessione

In vigore dal 7 dic 1950
L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e gli uffici che intervengono nella esecuzione degli atti di cessione di stipendi o di salari non possono fornire notizie riguardanti gli atti medesimi a qualsiasi persona od istituto, all'infuori del cedente o del cessionario, anche se investiti di speciale rappresentanza. Qualsiasi notizia o comunicazione deve essere data per iscritto al cedente o alla sede centrale dell'istituto cessionario, in conformità alle risultanze degli atti. Visto, il Ministro per il tesoro PELLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-71

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Divieto di fornire a terzi notizie riguardanti atti di cessione (Art. 71 Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo