Art. 69

Trasmissione degli estratti-conto nei casi di trasferimento dei debitori

In vigore dal 7 dic 1950
Nel caso di cambiamento di ufficio o di residenza di un impiegato o di un salariato ovvero di cambiamento di residenza di un pensionato, l'ufficio che fino a quel momento ha provveduto al pagamento dello stipendio, del salario o della pensione sottoposti ad alcuno dei vincoli consentiti dalla legge deve trasmettere l'estratto del conto a quello che dovrà provvedere in seguito Qualora l'impiegato, il salariato o il pensionato del lo Stato sia pagato con ruolo di spesa fissa, l'Ufficio provinciale del tesoro, presso il quale trovasi iscritta la relativa partita deve trasmettere, con l'estratto del conto di cui al comma precedente, anche la copia autentica del conto corrente di spesa fissa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-69

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