Art. 64 · Notificazione di alti riguardanti i personali di cui all'articolo precedente
Titolo III

Art. 64

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Notificazione di alti riguardanti i personali di cui all'articolo precedente

In vigore dal 7 dic 1950
Gli atti di cessione di cui all'articolo precedente nonché i sequestri ed i pignoramenti a carico dei ferrovieri e operai dello Stato ivi indicati devono essere notificati, a mezzo di ufficiale giudiziario, ai capi di ufficio o stabilimento dai quali i ferrovieri e gli operai dipendono. Dei provvedimenti adottati i detti capi di ufficio o stabilimenti devono informare l'Amministrazione centrale competente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-64