Art. 48 · Apertura di conto per cessione riscattata
Titolo II

Art. 48

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Apertura di conto per cessione riscattata

In vigore dal 7 dic 1950
Qualora il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato riscatti una cessione garantita, si apre un conto individuale al nome del debitore nel quale si annotano: a) il cognome, il nome, la paternità e il luogo di residenza del debitore; b) l'ufficio che deve effettuare le ritenute sullo stipendio, sul salario o sulla pensione; c) il saggio di interesse previsto dal contratto della cessione riscattata e la data di scadenza del contratto medesimo; d) il debito iniziale costituito dalla somma che il Fondo ha pagato all'istituto cessionario per effetto del riscatto. Su detto conto vengono annotati i successivi versamenti secondo le norme stabilite dal terzo comma dell'articolo precedente. Gli interessi sono calcolati a norma del terzo comma dell' del testo unico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-48