Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo V

Art. 68

In vigore dal 31 mag 1950
La decisione della Commissione centrale è notificata a cura della segreteria nei modi previsti dal successivo , entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, all'interessato, al prefetto e al procuratore della Repubblica. Nello stesso termine è comunicata al Consiglio dell'Ordine o Collegio ed al Comitato centrale della Federazione nazionale. Il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione avverso la decisione della Commissione può essere proposto, entro trenta giorni dalla sua notificazione, dal l'interessato, dal prefetto o dal procuratore della Repubblica. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-68

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Art. 68 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. — Testo vigente | Portale Normativo