Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo V

Art. 73

In vigore dal 31 mag 1950
Alla sostituzione dei componenti della Commissione centrale dimissionari, defunti, cancellati, radiati dall'Albo o revocati, si provvede con decreto del Capo dello Stato, osservate le disposizioni dell' del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233. Coloro che sono nominati a termine del comma precedente rimangono in carica per il tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-73

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 73 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. — Testo vigente | Portale Normativo