Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233›Capo V
Art. 72
In vigore dal 31 mag 1950
La segreteria rilascia, previa autorizzazione del presidente, copia legale di ogni decisione e degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.
Il rilascio delle copie, eccettuato che per il prefetto ed il procuratore della Repubblica, è fatto su carta da bollo competente secondo le leggi fiscali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-72