Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo V

Art. 72

In vigore dal 31 mag 1950
La segreteria rilascia, previa autorizzazione del presidente, copia legale di ogni decisione e degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse. Il rilascio delle copie, eccettuato che per il prefetto ed il procuratore della Repubblica, è fatto su carta da bollo competente secondo le leggi fiscali.
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Art. 72 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. — Testo vigente | Portale Normativo