Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233›Capo V
Art. 71
In vigore dal 31 mag 1950
La segreteria, oltre al registro dei processi verbali delle adunanze della Commissione, deve tenere un registro per ogni categoria professionale, nel quale, sotto numerazione progressiva e con la data di presentazione, si iscrivono i ricorsi con la indicazione del ricorrente, del provvedimento impugnato e degli atti e documenti uniti al ricorso.
Nello stesso registro, in altrettante colonne, sono annotati:
1) le memorie, deduzioni e documenti prodotti dalla controparte con la data della loro presentazione;
2) la prova delle eseguite notificazioni del ricorso;
3) l'indicazione degli atti istruttori disposti e compiuti;
4) il nome del relatore e il giorno fissato per la relativa adunanza;
5) la data della decisione definitiva o della rinunzia al ricorso.
Gli originali delle decisioni sono, anno per anno, raccolti in volumi rilegati e muniti di indice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-71