Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo V

Art. 71

In vigore dal 31 mag 1950
La segreteria, oltre al registro dei processi verbali delle adunanze della Commissione, deve tenere un registro per ogni categoria professionale, nel quale, sotto numerazione progressiva e con la data di presentazione, si iscrivono i ricorsi con la indicazione del ricorrente, del provvedimento impugnato e degli atti e documenti uniti al ricorso. Nello stesso registro, in altrettante colonne, sono annotati: 1) le memorie, deduzioni e documenti prodotti dalla controparte con la data della loro presentazione; 2) la prova delle eseguite notificazioni del ricorso; 3) l'indicazione degli atti istruttori disposti e compiuti; 4) il nome del relatore e il giorno fissato per la relativa adunanza; 5) la data della decisione definitiva o della rinunzia al ricorso. Gli originali delle decisioni sono, anno per anno, raccolti in volumi rilegati e muniti di indice.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-71

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo