Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233›Capo V
Art. 66
In vigore dal 31 mag 1950
La decisione è pronunciata in nome del Popolo italiano e deve contenere:
1) l'indicazione del cognome e nome del sanitario ricorrente o dell'autorità che ha proposto l'impugnazione;
2) l'oggetto del ricorso;
3) una succinta, esposizione del fatto e dei motivi di diritto;
4) il dispositivo;
5) la data e il luogo in cui la decisione è pronunciata.
La decisione è sottoscritta dal presidente, dall'estensore e dal segretario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-66