Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo V

Art. 66

In vigore dal 31 mag 1950
La decisione è pronunciata in nome del Popolo italiano e deve contenere: 1) l'indicazione del cognome e nome del sanitario ricorrente o dell'autorità che ha proposto l'impugnazione; 2) l'oggetto del ricorso; 3) una succinta, esposizione del fatto e dei motivi di diritto; 4) il dispositivo; 5) la data e il luogo in cui la decisione è pronunciata. La decisione è sottoscritta dal presidente, dall'estensore e dal segretario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-66

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