Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo V

Art. 65

In vigore dal 31 mag 1950
Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente, che vota per ultimo, dopo aver raccolto i voti dei componenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-65

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