Art. 64
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-64
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La disposizione stabilisce che i membri dei Consigli degli Ordini o Collegi, dei Comitati centrali delle Federazioni e della Commissione centrale possono essere ricusati. I motivi per cui può essere chiesta la ricusazione sono quelli previsti dal Codice di procedura civile, per quanto compatibili. Inoltre, i componenti hanno il dovere espresso di astenersi spontaneamente qualora siano a conoscenza di un motivo di ricusazione, anche se nessuna delle parti lo ha formalmente fatto valere.
La norma mira a garantire l'imparzialità e la trasparenza decisionale dei componenti degli organi direttivi e disciplinari degli Ordini professionali sanitari, evitando conflitti di interesse.
Si applica ai componenti dei Consigli degli Ordini o Collegi, dei Comitati centrali delle Federazioni e della Commissione centrale delle professioni sanitarie.
Un componente del Consiglio dell'Ordine si trova a dover giudicare o esaminare la posizione di un collega verso cui sussiste una causa di incompatibilità o conflitto di interessi prevista dal Codice di procedura civile. Anche se l'interessato non presenta formale istanza di ricusazione, il componente dell'Ordine è tenuto per legge ad astenersi e a non prendere parte alla decisione.
I componenti hanno l'obbligo di astenersi qualora conoscano la sussistenza di un motivo di ricusazione, anche in assenza di formale istanza di ricusazione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.