Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo V

Art. 64

In vigore dal 31 mag 1950
I componenti i Consigli degli Ordini o Collegi, dei Comitati centrali delle Federazioni e della Commissione centrale, possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili, e debbono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono anche se non proposto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-64

In sintesi

La disposizione stabilisce che i membri dei Consigli degli Ordini o Collegi, dei Comitati centrali delle Federazioni e della Commissione centrale possono essere ricusati. I motivi per cui può essere chiesta la ricusazione sono quelli previsti dal Codice di procedura civile, per quanto compatibili. Inoltre, i componenti hanno il dovere espresso di astenersi spontaneamente qualora siano a conoscenza di un motivo di ricusazione, anche se nessuna delle parti lo ha formalmente fatto valere.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire l'imparzialità e la trasparenza decisionale dei componenti degli organi direttivi e disciplinari degli Ordini professionali sanitari, evitando conflitti di interesse.

A chi si applica

Si applica ai componenti dei Consigli degli Ordini o Collegi, dei Comitati centrali delle Federazioni e della Commissione centrale delle professioni sanitarie.

Esempio pratico

Un componente del Consiglio dell'Ordine si trova a dover giudicare o esaminare la posizione di un collega verso cui sussiste una causa di incompatibilità o conflitto di interessi prevista dal Codice di procedura civile. Anche se l'interessato non presenta formale istanza di ricusazione, il componente dell'Ordine è tenuto per legge ad astenersi e a non prendere parte alla decisione.

Adempimenti e conseguenze

I componenti hanno l'obbligo di astenersi qualora conoscano la sussistenza di un motivo di ricusazione, anche in assenza di formale istanza di ricusazione.

Domande frequenti

Quali organi sono soggetti alle regole di ricusazione e astensione previste da questo articolo?La regola si applica ai componenti dei Consigli degli Ordini o Collegi, dei Comitati centrali delle Federazioni e della Commissione centrale.
Quali sono i motivi per cui un componente può essere ricusato?I motivi sono quelli stabiliti dal Codice di procedura civile, per quanto risultino applicabili.
Un componente deve astenersi anche se nessuno ha chiesto la sua ricusazione?Sì, il componente ha l'obbligo di astenersi quando è a conoscenza di un motivo di ricusazione, anche se non è stato formalmente proposto dalle parti.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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