Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233›Capo V
Art. 62
In vigore dal 31 mag 1950
La Commissione è convocata d'ordine del presidente con avviso scritto del segretario.
Le adunanze non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.
Non è ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, la Commissione non ritenga necessario il loro intervento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-62