Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo V

Art. 59

In vigore dal 31 mag 1950
Nei procedimenti sui ricorsi in materia disciplinare il sanitario interessato può chiedere di essere udito personalmente dalla Commissione. Qualora la Commissione ritenga, necessario che le parti diano chiarimenti ovvero producano atti o documenti o si presentino personalmente, ne fa richiesta alle parti stesse. Quando i chiarimenti, gli atti ed i documenti non siano forniti entro il termine fissato o la parte non si presenti nella data stabilita, la Commissione decide allo stato degli atti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-59

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