Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo V

Art. 55

In vigore dal 31 mag 1950
Il ricorso deve contenere: 1) l'indicazione del cognome e nome, della residenza o domicilio del ricorrente Qualora l'impugnativa sia prodotta dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, è sufficiente l'indicazione del pubblico ufficio da essi ricoperto; 2) gli estremi del provvedimento che si impugna; 3) l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi su cui si fonda e le condizioni; 4) la sottoscrizione del ricorrente. Il ricorso è nullo se manchi la sottoscrizione o se vi sia assoluta incertezza sulla persona del ricorrente e sull'oggetto del ricorso. La segreteria non procede ad alcuna comunicazione inerente allo svolgimento del ricorso, ove manchi l'indicazione del recapito del ricorrente. Se ricorrente è il sanitario, esso deve presentare, unitamente al ricorso in bollo, anche due copie in carta libera del ricorso stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-55

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Art. 55 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. — Testo vigente | Portale Normativo