Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo V

Art. 57

In vigore dal 31 mag 1950
Il deposito dei ricorsi, di istanze, memorie, atti e documenti, relativi alle impugnazioni, quando non sia fatto personalmente nella segreteria della Commissione centrale, deve effettuarsi a mezzo posta, ai sensi del successivo . Ai fini della decorrenza dei termini, la data del deposito è quella apposta sui relativi atti dalla segreteria, la quale, nel caso di invio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, appone contemporaneamente la stessa data sulla ricevuta che viene restituita al mittente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-57

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