Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo VI

Art. 79

In vigore dal 31 mag 1950
Le comunicazioni o notificazioni da farsi a norma delle disposizioni del presente regolamento sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che nelle norme stesse non sia diversamente disposto. Le comunicazioni o notificazioni predette debbono essere fatte al prefetto ed al procuratore della Repubblica del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine o Collegio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-79

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