Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo VI

Art. 80

In vigore dal 31 mag 1950
I Consigli degli Ordini o Collegi ed i Comitati centrali, eletti ai sensi degli del decreto legislativo 13 settembre 1916, n. 233, dureranno in carica rispettivamente sino al 31 dicembre dell'anno successivo e fino al 31 maggio del secondo anno successivo a quello delle elezioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-80

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