Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233›Capo VI
Art. 78
In vigore dal 31 mag 1950
Gli atti di qualsiasi matura degli enti, organi ed autorità previsti dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, e dal presente regolamento sono esenti da bollo, salvo le copie richieste dagli interessati.
Sono altresì esenti da bollo gli atti prodotti dai sanitari in sede di procedimento disciplinare.
Sono invece soggetti a bollo i ricorsi e le conseguenti controdeduzioni e memorie diretti dai sanitari interessati alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-78