Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo V

Art. 74

In vigore dal 31 mag 1950
Indipendentemente dall'esercizio del potere disciplinare, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentite le rispettive Federazioni, può essere revocata la nomina di uno o più dei componenti professionisti della Commissione, qualora ciò si renda necessario per il miglior funzionamento di essa e per la dignità della classe.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-74

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 74 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. — Testo vigente | Portale Normativo