Art. 69
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-69
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La disposizione consente di rinunciare al ricorso in qualunque momento del procedimento. Il ricorrente può farlo tramite un atto firmato e autenticato da un notaio, oppure dichiarandolo di persona al segretario della Commissione, che redige un verbale. Se il ricorso era stato presentato dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, questi possono desistere inviando una lettera d'ufficio. La segreteria della Commissione informa quindi tutte le parti e le autorità interessate, e della rinuncia si prende atto formalmente con una specifica decisione.
La norma disciplina le modalità formali con cui chi ha promosso una controversia può rinunziare al ricorso o desistere da esso. In questo modo si garantisce certezza alla chiusura del procedimento e la corretta informazione di tutti i soggetti coinvolti.
Si applica a chiunque abbia presentato un ricorso (il ricorrente), al prefetto, al procuratore della Repubblica, alla segreteria della Commissione e a tutte le parti e autorità a cui il ricorso era stato originariamente notificato.
Un professionista sanitario presenta un ricorso ma in seguito decide di non portarlo avanti. Si reca quindi personalmente davanti al segretario della Commissione per dichiarare la propria rinuncia, che viene verbalizzata e comunicata alle altre parti del procedimento prima che la Commissione emetta la decisione di presa d'atto.
Il ricorrente deve presentare la rinunzia con atto autenticato da notaio o renderla di persona al segretario della Commissione per la redazione del verbale (o con lettera d'ufficio per prefetto e procuratore della Repubblica). La segreteria della Commissione è tenuta a dare comunicazione della rinunzia alle parti e alle autorità notificate; della rinunzia è infine preso atto con apposita decisione. Non sono menzionate sanzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.