Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo V

Art. 69

In vigore dal 31 mag 1950
In qualunque stadio della controversia si può rinunziare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dal ricorrente ed autenticata da notaio o mediante dichiarazione resa personalmente dalla parte al segretario della Commissione che redige apposito verbale. Il prefetto e il procuratore della Repubblica possono desistere dal ricorso con lettera di ufficio. Dell'avvenuta rinunzia è data comunicazione dalla segreteria della Commissione alle parti ed alle autorità alle quali era stato notificato il ricorso. Della rinunzia, è preso atto con apposita decisione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-69

In sintesi

La disposizione consente di rinunciare al ricorso in qualunque momento del procedimento. Il ricorrente può farlo tramite un atto firmato e autenticato da un notaio, oppure dichiarandolo di persona al segretario della Commissione, che redige un verbale. Se il ricorso era stato presentato dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, questi possono desistere inviando una lettera d'ufficio. La segreteria della Commissione informa quindi tutte le parti e le autorità interessate, e della rinuncia si prende atto formalmente con una specifica decisione.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina le modalità formali con cui chi ha promosso una controversia può rinunziare al ricorso o desistere da esso. In questo modo si garantisce certezza alla chiusura del procedimento e la corretta informazione di tutti i soggetti coinvolti.

A chi si applica

Si applica a chiunque abbia presentato un ricorso (il ricorrente), al prefetto, al procuratore della Repubblica, alla segreteria della Commissione e a tutte le parti e autorità a cui il ricorso era stato originariamente notificato.

Esempio pratico

Un professionista sanitario presenta un ricorso ma in seguito decide di non portarlo avanti. Si reca quindi personalmente davanti al segretario della Commissione per dichiarare la propria rinuncia, che viene verbalizzata e comunicata alle altre parti del procedimento prima che la Commissione emetta la decisione di presa d'atto.

Adempimenti e conseguenze

Il ricorrente deve presentare la rinunzia con atto autenticato da notaio o renderla di persona al segretario della Commissione per la redazione del verbale (o con lettera d'ufficio per prefetto e procuratore della Repubblica). La segreteria della Commissione è tenuta a dare comunicazione della rinunzia alle parti e alle autorità notificate; della rinunzia è infine preso atto con apposita decisione. Non sono menzionate sanzioni.

Domande frequenti

In quale momento del procedimento è possibile rinunciare al ricorso?La rinuncia al ricorso può essere effettuata in qualunque stadio della controversia.
Come possono desistere dal ricorso il prefetto e il procuratore della Repubblica?Il prefetto e il procuratore della Repubblica possono desistere dal ricorso semplicemente tramite una lettera di ufficio.
Cosa deve fare la segreteria della Commissione una volta avvenuta la rinuncia?La segreteria della Commissione deve comunicare l'avvenuta rinuncia alle parti e a tutte le autorità alle quali era stato notificato il ricorso.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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