Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo VI

Art. 81

In vigore dal 31 mag 1950
I ricorsi già depositati alla data di entrata in vigore del presente regolamento e prodotti alla Commissione centrale di cui all' del regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1939, n. 983, al Consiglio superiore di sanità o all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica relativi mente alle materie di competenza della Commissione centrale di cui all' del decreto-legge 13 settembre 1946, n. 233, sono decisi dalla Commissione stessa. Questa ha facoltà di assegnare, ove occorra, un termine perentorio al ricorrente perché provveda alle formalità prescritte dal precedente capo. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri DE GASPERI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-81

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 81 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. — Testo vigente | Portale Normativo