Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233›Capo VI
Art. 81
In vigore dal 31 mag 1950
I ricorsi già depositati alla data di entrata in vigore del presente regolamento e prodotti alla Commissione centrale di cui all' del regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1939, n. 983, al Consiglio superiore di sanità o all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica relativi mente alle materie di competenza della Commissione centrale di cui all' del decreto-legge 13 settembre 1946, n. 233, sono decisi dalla Commissione stessa.
Questa ha facoltà di assegnare, ove occorra, un termine perentorio al ricorrente perché provveda alle formalità prescritte dal precedente capo.
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-81