Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233›Capo III
Art. 28
In vigore dal 31 mag 1950
Gli Ordini ed i Collegi hanno sede nel capoluogo della provincia per cui sono costituiti.
Qualora l'Ordine o Collegio abbia per circoscrizione due o più province finitime, la sede è nel capoluogo di una di esse.
Le Federazioni nazionali hanno sede in Roma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-28