Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo II

Art. 25

In vigore dal 31 mag 1950
Le votazioni dell'assemblea avvengono per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta di voti. Nel caso di scrutinio segreto le schede bianche e quelle illeggibili o comunque non valide si computano per determinare la maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta. Si osservano, in quanta applicabili, le disposizioni contenute nel capo II del titolo VII del testo unico della; legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
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Art. 25 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. — Testo vigente | Portale Normativo