Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo II

Art. 24

In vigore dal 31 mag 1950
Per la validità delle assemblee occorre l'intervento di almeno un quarto degli iscritti. Si computano come intervenuti gli iscritti i quali abbiano delegato uno degli iscritti presenti. La delega deve essere apposta in calce all'avviso di convocazione rimesso al delegato. Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe. La delega non è ammessa per l'elezione del Consiglio. Quando non si sia raggiunto il numero legale per la validità dell'assemblea, viene tenuta, almeno un giorno dopo la prima, una seduta di seconda, convocazione, che è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè non inferiore a quello dei componenti il Consiglio.
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Art. 24 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. — Testo vigente | Portale Normativo