Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233›Capo II
Art. 20
In vigore dal 31 mag 1950
Il presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti ed alle autorità ed enti indicati nel precedente .
Nel termine di otto giorni dall'avvenuta, elezione, il nuovo Consiglio si riunisce su convocazione del consigliere più anziano di età.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-20