Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo II

Art. 20

In vigore dal 31 mag 1950
Il presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti ed alle autorità ed enti indicati nel precedente . Nel termine di otto giorni dall'avvenuta, elezione, il nuovo Consiglio si riunisce su convocazione del consigliere più anziano di età.
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