Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo II

Art. 16

In vigore dal 7 apr 1960
Sono eleggibili tutti gli iscritti nell'albo, compresi i consiglieri uscenti. La votazione si effettua a mezzo di schede in bianco, munite del timbro dell'Ordine o Collegio, che vengono riempite con i nomi dei membri da eleggere in numero corrispondente a quello previsto dall' del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-16

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