Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo I

Art. 13

In vigore dal 31 mag 1950
L'iscrizione nell'Albo dà diritto al libero esercizio della professione, oltrechè nella provincia cui l'Albo si riferisce, anche in tutto il territorio della Repubblica, salvo l'obbligo della registrazione del titolo di abilitazione nell'Ufficio comunale, ai sensi dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. A margine della registrazione richiamata nel comma precedente l'Ufficio comunale deve annotare gli estremi della iscrizione del sanitario nell'Albo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-13

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Art. 13 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. — Testo vigente | Portale Normativo