Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233›Capo II
Art. 18
In vigore dal 31 mag 1950
Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistito dagli scrutatori e dal segretario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-18