Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo II

Art. 22

In vigore dal 7 apr 1960
Se i componenti del Consiglio,nel corso del triennio per cui esso è eletto, siano ridotti per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo le norme dei precedenti articoli. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto triennio. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-22

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Art. 22 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. — Testo vigente | Portale Normativo