Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233›Capo II
Art. 22
In vigore dal 7 apr 1960
Se i componenti del Consiglio,nel corso del triennio per cui esso è eletto, siano ridotti per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo le norme dei precedenti articoli.
I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto triennio.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-22