Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo II

Art. 27

In vigore dal 31 mag 1950
Per ciascun Ordine o Collegio e per ciascuna Federazione è eletto un Collegio di revisori dei conti composto di tre membri effettivi e di un supplente, scelti tra gli iscritti nell'Albo ed estranei rispettivamente ai Consigli direttivi ed ai Comitati centrali. Per la elezione si applicano le disposizioni del presente capo. Essi durano in carica per il periodo previsto per i Consigli direttivi ed i Comitati centrali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-27

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Art. 27 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. — Testo vigente | Portale Normativo