Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233›Capo III
Art. 32
In vigore dal 31 mag 1950
Il tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e degli altri valori di proprietà dell'Ordine o Collegio e può essere tenuto a prestare una cauzione, di cui il Consiglio determina l'importo e le modalità.
Il Consiglio può, inoltre, disporre che i valori eccedenti un determinato limite siano depositati presso una Cassa postale o un Istituto di credito di accertata solidità.
Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate dell'Ordine o Collegio non indicate nel successivo ; paga, entro i limiti degli stanziamenti del bilancio, i mandati spediti dal presidente e controfirmati dal segretario; ed è responsabile del pagamento dei mandati irregolari od eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato.
Il tesoriere deve tenere i seguenti registri:
a) registro a madre e figlia per le somme riscosse contro quietanza;
b) registro di entrata e di uscita;
c) registro a madre e figlia dei mandati di pagamento;
d) inventario del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine o Collegio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-32