Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233›Capo III
Art. 30
In vigore dal 31 mag 1950
Le adunanze dei Consigli o Comitati centrali non sono valide se non interviene la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Esse debbono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-30