Art. 30
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo III

Art. 30

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In vigore dal 31 mag 1950
Le adunanze dei Consigli o Comitati centrali non sono valide se non interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Esse debbono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-30