Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233›Capo III
Art. 29
In vigore dal 7 apr 1960
I presidenti degli Ordini, dei Collegi e delle Federazioni nazionali curano l'esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi organi collegiali e dirigono l'attività degli uffici.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-29