Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo II

Art. 19

In vigore dal 7 apr 1960
Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal presidente, il quale fa bruciare le schede valide, mentre le nulle e le contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dagli scrutatori, in piego suggellato nel quale l'uno e gli altri appongono la firma. A parità di voti è proclamato il più anziano, a termine del precedente , secondo comma.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-19

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