Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233›Capo II
Art. 19
In vigore dal 7 apr 1960
Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente
proclamato dal presidente, il quale fa bruciare le schede valide, mentre le nulle e le contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dagli scrutatori, in piego suggellato nel quale l'uno e gli altri appongono la firma.
A parità di voti è proclamato il più anziano, a termine del precedente , secondo comma.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-19