Art. 18
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo II

Art. 18

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In vigore dal 31 mag 1950
Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistito dagli scrutatori e dal segretario.
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