Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233›Capo II
Art. 18
18 / 81In vigore dal 31 mag 1950
Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistito dagli scrutatori e dal segretario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-18