Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233›Capo I
Art. 9
In vigore dal 31 mag 1950
Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione nell'Albo l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale decide in merito alla iscrizione.
Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda senza che il Consiglio abbia deliberato, è dato ricorso alla stessa, Commissione centrale ai fini dell'iscrizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-9