Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo I

Art. 11

In vigore dal 31 mag 1950
Nel caso previsto dall', lettera c) del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, la cancellazione dall'Albo dev'essere pronunciata entro un anno dall'accertato trasferimento. Qualora, ai sensi del citato , per la cancellazione dev'essere sentito l'interessato, il presidente gli notifica la data fissata per l'audizione, specificando il provvedimento che si intende adottare ed i motivi di esso e avvertendolo che, ove non si presenti, si procederà alla cancellazione dall'Albo, in sua assenza. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso procedimento penale o disciplinare. Il sanitario cancellato dall'Albo è, a sua richiesta, reiscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione. Per la reiscrizione sono applicabili le disposizioni che regolano le iscrizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. — Testo vigente | Portale Normativo