Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo I

Art. 7

In vigore dal 31 mag 1950
A fini dell'iscrizione nell'Albo a norma dell', ultimo comma, del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, i sanitari stranieri devono presentare domanda nei modi previsti dal precedente , producendo i seguenti documenti: a) certificato di nascita; b) certificato di cittadinanza; c) i documenti di cui alle lettere c), d), e) dell' o gli equipollenti documenti esteri; d) il titolo di abilitazione professionale; e) ogni altro documento previsto dagli accordi internazionali. Il certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del luogo di residenza, dev'essere confermato dal prefetto della provincia. Esso non è richiesto per coloro che risiedono in Italia da meno di tre mesi. I documenti, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, devono essere autenticati dall'autorità diplomatica o consolare italiana e vidimati dal Ministero degli affari esteri della Repubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo