Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233›Capo I
Art. 7
In vigore dal 31 mag 1950
A fini dell'iscrizione nell'Albo a norma dell', ultimo comma, del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, i sanitari stranieri devono presentare domanda nei modi previsti dal precedente , producendo i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza;
c) i documenti di cui alle lettere c), d), e) dell' o gli equipollenti documenti esteri;
d) il titolo di abilitazione professionale;
e) ogni altro documento previsto dagli accordi internazionali.
Il certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del luogo di residenza, dev'essere confermato dal prefetto della provincia.
Esso non è richiesto per coloro che risiedono in Italia da meno di tre mesi.
I documenti, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, devono essere autenticati dall'autorità diplomatica o consolare italiana e vidimati dal Ministero degli affari esteri della Repubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-7