Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo I

Art. 6

In vigore dal 31 mag 1950
Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che si trovano in una delle condizioni che, ai sensi degli o 43 importino la radiazione dall'Albo o la sospensione dall'esercizio professionale, salvo che sussistano le condizioni previste dall' ai fini della riammissione nell'Albo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-6

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Art. 6 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. — Testo vigente | Portale Normativo