Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo I

Art. 2

In vigore dal 31 mag 1950
Entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascun Ordine o Collegio provvede, a proprie spese, alla stampa ed alla pubblicazione del rispettivo Albo e ne invia copia al prefetto, per l'affissione nella sede della Prefettura. Un esemplare dell'Albo è rimesso, entro lo stesso mese, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ai Ministeri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, agli Uffici giudiziari della provincia, nonché alla Federazione da cui dipende l'Ordine o Collegio a all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della categoria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-2

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