Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo I

Art. 10

In vigore dal 31 mag 1950
È in facoltà dell'iscritto in un Albo provinciale di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della provincia ove ha trasferito o intenda trasferire la propria residenza. Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione per il sanitario che si trovi sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso dall'esercizio della professione. La domanda dev'essere presentata all'Ordine o Collegio della circoscrizione nella quale il sanitario si trasferisce. A corredo di essa dev'essere prodotto soltanto un certificato rilasciato dal presidente dell'Ordine o Collegio, nel cui Albo l'interessato si trova iscritto, ed attestante: a) la non sussistenza, su conforme deliberazione del Consiglio, di alcuna delle cause preclusive indicate dal comma precedente; b) la regolarità della iscrizione con la indicazione della data e del titolo di essa; c) gli eseguiti pagamenti dei contributi ai sensi degli del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233. Il Consiglio delibera sulla base del predetto certificato. Si applicano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli. L'iscrizione conseguita nel nuovo Albo è comunicata all'Ordine o Collegio di provenienza, che provvede alla conseguente cancellazione e trasmette all'altro Ordine o Collegio la documentazione dell'interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-10

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Art. 10 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. — Testo vigente | Portale Normativo